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Legislazione fotocopie

La legge italiana sulle fotocopie è chiara. E’ possibile fotocopiare una parte di un libro (fino al 15%) pagando all’autore e all’editore un prezzo proporzionato alla parte riprodotta. In questo modo, chi ha bisogno di leggere alcuni capitoli può evitare di acquistare l’opera intera.
Ma la fotocopia di tutto o di gran parte di un libro è illecita: induce al mancato acquisto, rendendo così vano il lavoro di chi il libro lo ha scritto, redatto, composto, impaginato e illustrato.

La legge si propone lo scopo di tenere vivo l’interesse a scrivere libri. Se questo interesse venisse a mancare, ben pochi libri nuovi sarebbero pubblicati: saremmo tutti costretti a leggere fotocopie, ormai illeggibili, di libri vecchi e non aggiornati.

Fotocopiare tutto un libro è un po' come lasciare un'auto in seconda fila: i più non lo fanno, non solo per paura della multa, ma soprattutto perché si rendono conto che, se tutti si comportassero così, ne deriverebbe un danno generale. Sta quindi ai lettori far sì che la legge funzioni e produca effetti positivi. E’ una scommessa di civiltà: se la si vince, il premio non andrà solo ad autori ed editori, ma a tutto il sistema culturale e scientifico italiano.

 

Al 30 Novembre 2005

1) Il nuovo regime delle fotocopie (art. 68, co. 3, 4 e 5 Legge diritto d'autore, introdotti dall' art. 2.2 L. 248/2000 e successivamente modificati dal d.lg. 68/2003) è efficace per quanto riguarda le fotocopie presso centri-copia. Per le Biblioteche, cfr. n.3.4.

2) E' stato raggiunto, il 18 dicembre 2000, fra S.I.A.E., A.I.E., S.N.S. da una parte e, dall'altra, C.N.A, Confartigianato e C.A.S.A., Confcommercio un accordo, ora sostituito da un nuovo accordo del novembre 2005, per la riproduzione a pagamento, ad uso personale, di libri fino ad un massimo del 15%, nell'ambito dell'art. 69, co. 4 legge cit.
Per le opere escluse, tale genere di fotocopia non sarà consentito.

3) Pertanto il regime delle fotocopie, ad oggi , è il seguente:
3.1) Nelle copisterie aderenti a C.N.A., Confartigianato, C.A.S.A. o Confcommercio si possono fare, senza preventivo consenso dell’editore, fotocopie ad uso personale, a pagamento, sulla base dell'accordo citato, che da attuazione art. 68 co. 4 legge cit.

3.2) Chi vuole fare fotocopie per uso diverso da quello personale (per esempio per dotare della fotocopia di una o parti di un libro tutti i partecipanti ad un corso) può chiedere autorizzazione ad Aidro.

Tali fotocopie possono essere effettuate su qualsiasi fotocopiatrice a disposizione del richiedente.

3.3) La violazione della norma comporta sanzione penale (Art. 171 ter l. citata) e amministrativa (Art. 171, 174 bis e 174 ter).

3.4)
a) La legge prevede, per le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, la possibilità di riproduzione ad uso personale, sempre entro il limite del 15% di ciascuna opera.

b) Soltanto per le opere rare e fuori dai cataloghi degli editori, e per questi motivi, di difficile repereribilità sul mercato, non opera il limite del 15%.

c) Per queste fotocopie è previsto un compenso forfettario, determinato con accordi fra Siae e le categorie interessate.

d) L'accordo più rilevante è quello stipulato dalla Siae con, da una parte, Aie (Associazione italiana editori) e sindacati scrittori (S.N.S. e U.N.S.) e, dall'altra C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

e) In base a tale accordo, che deve essere ratificato dalle singole Università,
la Siae riceve un compenso annuo per ogni studente iscritto.
f) I bibliotecari sono obbligati ad informare gli utilizzatori dell'esistenza del limite del 15%.

g) Sono stati stipulati accordi analoghi con altre organizzazioni di biblioteche (non ancora con le biblioteche dipendenti dagli Enti Locali).

h) Nelle biblioteche che non hanno stipulato accordi chi fotocopia è comunque tenuto all'osservanza degli art. 68 co. 2, 3, 5 e 6.

In tale biblioteche, quindi, non si possono fare fotocopie che, per loro natura ed entità, si pongano in concorrenza con la diffusione del libro fotocopiato.

i) La violazione delle norme comporta responsabilità civile e, quantomeno, la sanzione amministrativa di cui all'art. 171 co. 3 legge cit., introdotto dal'art. 2.4 l. 248/2000.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e altri

diritti connessi al suo esercizio.

In rosso le parti modificate o introdotte dal d.lg. 9 aprile 2003, n. 68

Articoli estratti

Articolo 68.

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter , determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter . Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Articolo 171.

1) Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 (euro 51) a lire 4.000.000 (euro 2.065) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di quasiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) …omissis;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2) Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lett. a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (euro 516), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due (euro 1.032) a dieci milioni di lire (euro 5.164).

Articolo 171-ter.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque (euro 2.582) a trenta milioni (euro 15.493) di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale*;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque (euro 2.582) a trenta milioni (euro 15.493) di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico imettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di quasiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

* In mancanza di una precedente lettera g), la lettera f-bis) va intesa come g).

Articolo 172.

Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire 2.000.000 (euro 1.032).

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;

c) viola le norme degli artt. 175 e 176.

Articolo 174-bis.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Articolo 174-ter.

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 181-ter

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.

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